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La sicurezza a scuola

Argenta - Portomaggiore

La Salute e la Sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione. 

Il Decreto Legislativo n° 81/2008, prevede espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione.
Gli art. 17 e 18 del Testo Unico stabiliscono l’obbligo per il datore di lavoro (nella scuola il Dirigente Scolastico) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’azienda, e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute.

All’inizio dell’anno scolastico a tutti i nuovi alunni iscritti alla classe prima vengono fornite le informazioni necessarie affinché siano a conoscenza delle regole di comportamento in materia di sicurezza durante lo svolgimento dell’attività scolastica con particolare attenzione per l’uso dei laboratori e le modalità da rispettare per le uscite di emergenza.

In tempi successivi, al fine di una formazione diffusa e aggiornata su tutto il percorso scolastico, viene effettuata formazione di base e specifica (in base ai corsi di studio) e corsi di primo soccorso.

Ad ogni nuova assunzione di personale della scuola viene effettuata attività di informazione anche con distribuzione di materiale formativo a cui, secondo l’organizzazione scolastica e per il personale che ne necessita, segue l’attività formativa.

L’informazione è riferita:


a) ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività;
b) alle misure di prevenzione e protezione adottate;
c) alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.);
d) ai pericoli connessi all’uso di sostanze o preparati pericolosi;
e) alle modalità di segnalazione di pericoli;
f) al comportamento in caso di infortunio e alle procedure di primo soccorso.

Organizzazione della sicurezza


L’organizzazione della sicurezza poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente Scolastico:
1. valutare gli specifici rischi dell’attività svolta nell’istituzione scolastica ed elaborare un documento, conseguente alla “valutazione dei rischi”, da tenere agli atti, indicante, tra l’altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;
2. designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
3. designare il Medico Competente
4. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, aule speciali
5. fornire ai lavoratori, e agli allievi, ove necessario, dispositivi di protezione individuale;
6. assicurare un’idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
7. consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare le RSU (Organizzazioni sindacali) sull’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999);
8. tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative.