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Crediti

Argenta - Portomaggiore

Credito scolastico

Il credito scolastico viene attribuito in base al dettato del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, solo nelle classi terze, quarte e quinte.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato (vedi delibera a fondo pagina) di attribuire il credito, tenendo conto, oltre che della media dei voti (concorre alla media anche il voto di condotta), anche dei seguenti elementi:

  • frequenza delle lezioni;
  • partecipazione al dialogo educativo;
  • esperienze concorrenti al credito formativo;
  • partecipazione ad attività di ampliamento dell’offerta formativa (certificazioni ICDL, Cambridge, avviamento alla pratica sportiva, attività ludico-espressive);
  • partecipazione alle iniziative di orientamento e ai progetti deliberati dagli organi collegiali.

Alla delibera di attribuzione del credito scolastico partecipa anche il docente di Religione che esprime il suo giudizio riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e il profitto che ne ha tratto (O.M. 90/2001).
L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l’indicazione degli elementi giustificativi della valutazione.
Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all’attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del DPR 23 luglio 1998, n. 323.

Credito formativo

“Il credito formativo viene attribuito a qualificate esperienze debitamente documentate, dalle quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai C.d.C. e dalle commissioni di esame”
(art. 12 del DPR 23.07.98, n. 323).

  • “le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi di cui all’art. 12 del regolamento citato sopra, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (art. 1 del D.M. 24.02.00, n. 49);
  • “la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico” (art. 1 del D.M. 24.02.00, n. 49);
  • “per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore” (art. 1 del D.M. 24.02.00, n. 49).